Ecco il responso del Giudice Sportivo del Comitato Laziale dopo i fatti di Don Bosco Gaeta -Pro Formia.Non sta certamente a noi giudicare ma sono eventi che esulano dal calcio giocato e sarebbe preferibile che non avvenissimo.Di seguito riportiamo il verdetto del G.S. sperando sia da monito a chi e’ stato responsabile della vergognosa baruffa.Solo una segnalazione sulla Pro Formia che sembra avere qualche problema con le formazioni di Gaeta poiche’ un qualcosa di simile e’ successo in un match giocato contro il Cajeta sempre al Riciniello.
DON BOSCO GAETA – PRO FORMIA
- Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe
- rilevato che al 42′ del secondo tempo i calciatori DESANTIS BRUNO (DON BOSCO GAETA) e NASTA MARCO (PRO FORMIA) si colpivano reciprocamente al corpo con calci e pugni.
- A seguito di tale episodio, nasceva una rissa generale che coinvolgeva tutti i tesserati di entrambe le società, dei quali alcuni intervenivano per porre fine alla stessa, ad eccezione di pochi che assistevano impotenti alla scena.
- l’arbitro fra i più facinorosi annotava i seguenti calciatori
- Società DON BOSCO GAETA: MACONE FRANCESCO – LE BOFFE FRANCESCO ed il massaggiatore SANTANGELO GIOVANNI
- Società PRO FORMIA il calciatore CAPOREO ROBERTO e l’assistente di parte Sig. CIFONELLI ROBERTO
- quest’ultimo colpiva alla schiena un calciatore della squadra avversaria con la bandierina.
Tale situazione si protraeva per circa quindici minuti ed il direttore di gara non riusciva a ripristinare la normalità per quanto, anche i capitani delle squadre erano impegnati nella zuffa alla quale partecipava anche un sostenitore della società DON BOSCO GAETA.
Allo scopo di tutelare la propria incolumità, il direttore di gara chiedeva l’intervento della Forza Pubblica e solo grazie a questa si ristabiliva l’ordine dividendo i contendenti.
Considerata la particolare atmosfera venutasi a creare, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara al 42′ del secondo tempo sul seguente punteggio:
DON BOSCO GAETA – PRO FORMIA 0-1
ritenendo che non sussistevano le condizioni per riprendere la gara e portarla regolarmente a termine. Tali fatti, così come sopra esposti ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 del CGS infligge alle due Società la punizione Sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 attribuendo ad entrambe la responsabilità della definitiva sospensione dell’incontro.
PQM
DELIBERA
1) di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 alla Società DON BOSCO GAETA e PRO FORMIA nonché l’ammenda di euro 500 alla Società DON BOSCO GAETA e di 400 euro alla Società PRO FORMIA
2) di inibire l’Assistente di parte CIFONELLI PASQUALE (PRO FORMIA) FINO AL 26.11.2010
3) di squalificare il calciatore CAPOZZO ROBERTO ( PRO FORMIA) per due gare effettive, il calciatore NASTA MARCO (PRO FORMIA) per tre gare effettive
4) di inibire il massaggiatore SANT’ANGELO GIOVANNI (DON BOSCO GAETA) fino al 19.11.2010
5)di squalificare i seguenti calciatori della Società DON BOSCO GAETA
DE SANTIS BRUNO per 3 gare effettive
MACONE FRANCESCO per 2 gare effettive
LE BOFFE FRANCESCO “ “ “ “

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