Pallamano Serie B: Vittoria a tavolino per il Gaeta Sporting Club

GARA N° 74348 BENEVENTO 23 – GAETA SPORTING DEL 10.12.2023


Il GST visti gli atti ufficiali, rilevato che, come da C.U. n° 22 Area 7 del 27.04.2023, l’atleta signor Ricciardi Matteo subiva una squalifica per due giornate effettive di gara nel campionato U17 M Area 7;

che le sanzioni di squalifica per
giornate di gara vanno scontate nel campionato di competenza nel quale si è verificata l’infrazione o nel primo campionato utile cui il tesserato può prendere parte, quest’ultimo caso ove non possa a qualsiasi titolo prendere parte allo stesso campionato che ha originato il provvedimento;

che le giornate di squalifica che non possono essere scontante nella stagione agonistica in cui sono state irrogate dovranno essere scontante nella stagione agonistica successiva, anche nel caso di trasferimento ad altra societĂ  e qualunque sia il campionato al quale questa partecipi;

che il signor Ricciardi Matteo non ha scontato nessuna delle due giornate di squalifica;
rilevato che la società A.S. Dilettantistica Pallamano Benevento 23 (cod. 4128) ha schierato a referto l’atleta n° 92 signor Ricciardi Matteo;


rilevato che come da C.U. n° 23 Area 7 del 04.05.2023 l’atleta signor Caporaso Antonio subiva una squalifica per due giornate effettive di gara nel Campionato di Serie B maschile; preso atto che le sanzioni di squalifica per giornate di gara che non possono essere scontante nella stagione agonistica per cui sono state irrogate, dovranno essere scontante
nella stagione successiva, anche nel caso di trasferimento ad altra societĂ  e qualunque sia il campionato al quale questa partecipi;

che il signor Caporaso Antonio ha scontato una sola giornata di squalifica e dunque la suddetta squalifica non risulta scontata;

considerato che la società A.S. Dilettantistica Pallamano Benevento 23 (cod. 4128) ha schierato a referto l’atleta n° 68 signor Caporaso Antonio;

omologa la gara con il risultato di 5- 0 in favore dalla societĂ  Gaeta Sporting Club S.S. Dilettantistica S.r.l. (cod. 0017) ai
sensi dell’art. 21 commi 1,7, e 9 e art. 5 comma 2, lett. c) R.G.D.


CARCEA GIUSEPPE (BENEVENTO 23): INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 11.02.2024 perchĂŠ entrato sul terreno di gioco, protestava avverso una decisione arbitrale e tentava di aggredire un giocatore avversario, che lo aveva
precedentemente insultato ma veniva prontamente fermato dai tesserati dalla sua stessa societĂ  e per avere altresĂŹ
minacciato lo stesso atleta (art. 16 comma 4 R.G.D.).


BENEVENTO 23: AMMENDA DI € 200.00 (duecento/00) per il comportamento tenuto dal proprio tesserato Sig. Carcea Giuseppe (dirigente) (art. 15 R.G.D.).


BENEVENTO 23: AMMENDA DI € 200.00 (duecento/00) per assenza servizio sanitario (art. 37 RASF e 15 R.G.D.)

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